Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 apr 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1963 SEGNI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 64. - VILLA
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