Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Storia economica". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Storia economica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Gerontologia"; "Reumatologia"; "Chemioterapia"; "Statistica medica e biometria"; "Virologia applicata alla epidemiologia". L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione. Scuola di specializzazione in Radiologia Art. 135. - La durata del corso è di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia. 2° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia; Medicina nucleare. 3° Anno: Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radioterapia con alte energie; Medicina nucleare; Patologia da radiazioni e protezioni. È obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia. Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma. Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami: 1) Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2) Tecnica radiografica e semeiotica; 3) Diagnostica radiologica; 4) Radiobiologia e radioterapia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-31;2058#art-1