Art. 79 · Liquidazione della pensione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.
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Art. 79

Abrogato19 / 88

Liquidazione della pensione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-79