Art. 70 · Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 70

Abrogato17 / 88

Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-70