Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 7
27 / 88Gestione ed indennità per i membri del Comitato amministratore.
In vigore dal 16 gen 1964
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.
Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non è dovuto alcun compenso fisso.
Ai membri dell'organo suddetto sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi, con le stesse modalità, a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-7