Art. 69 · Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 69

Abrogato16 / 88

Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-69