Art. 67 · Contribuzione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 67

Abrogato14 / 88

Contribuzione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-67