Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo III›Capo I
Art. 63
81 / 88Denuncia al personale assicurato.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalità e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-63