Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo III›Capo I
Art. 62
80 / 88Iscrizione facoltativa.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 159.
Le aziende di navigazione non indicate nell' potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-62