Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 60
Abrogato76 / 88Riparazione dei contributi e dell'onere delle pensioni.
In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Note all'articolo
- La L. 27 luglio 1967, n.658 ha disposto (con l'art. 55 comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; ha inoltre disposto (con l'art. 63 comma 2) che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-60