Art. 59 · Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 59

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Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560. Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto. Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-59