Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 59
75 / 88Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.
Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-59