Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 58
74 / 88Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.
Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-58