Art. 57 · Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 57

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Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche nelle persone di nazionalità straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocità risulti da apposite convenzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-57