Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 56
72 / 88Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo già aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all' del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora perù dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli artt. 206 e 211 del Codice della navigazione.
Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purchè dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-56