Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 54
70 / 88Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontari al servizio militare straniero.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge.
Qualora però l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-54