Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 53
69 / 88Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilità derivante da lesioni o infermità conseguenti a reati la corresponsione della pensione ai superstiti.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996.
Non può lire del diritto alla pensione prevista dall' (del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile allo esercizio della navigazione per lesioni od infermità incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione o per violazione delle leggi sulla pesca.
Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermità per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall' del presente testo unico avranno diritto, fino a quanto vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-53