Art. 51 · Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 51

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Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.

In vigore dal 16 gen 1964
legge 12 ottobre 1960 n. 1183. I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1 agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, è stabilita al 1 dicembre 1960. Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente , terzo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-51