Art. 50 · Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e i superstiti.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 50

Abrogato66 / 88

Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e i superstiti.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-50