Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo III
Art. 40
Abrogato49 / 88Maggiorazione della pensione per il differimento. Trattamenti minimi.
In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-40