Art. 4 · Fondi affidati alla "Gestione marittimi".
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 4

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Fondi affidati alla "Gestione marittimi".

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto 16 settembre 1937 n. 1842, decreto legislativo luogotenziale 22 marzo 1946, numero 891. Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti: a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato; b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni; c) il Pio Fondo dei pescatori; d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo e) il Fondo pensioni Adria. La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-4