Art. 38 · Modalità per il calcolo della pensione.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo III

Art. 38

Abrogato47 / 88

Modalità per il calcolo della pensione.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-38