Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 3
23 / 88Gestioni.
In vigore dal 1 set 1967
Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19
ottobre 1933, n. 1595, regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1594; regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, regio
decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; legge 25 luglio
1952, n. 915.
La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:
a) la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;
b) la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle società, di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-3