Art. 3 · Gestioni.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 3

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Gestioni.

In vigore dal 1 set 1967
Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; legge 25 luglio 1952, n. 915. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni: a) la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare; b) la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle società, di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-3