Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara
Art. 23
1 / 88Oneri a carico dello Stato.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 1 aprile 1931, n. 456; decreto legislativo 22 marzo 1946, n. 391; legge 10 agosto 1950, n. 725: legge 23 luglio 1952, n. 915; legge 27 novembre 1954, n. 1180; legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Lo Stato concorre con un contributo annuo di L. 1.700.000.000 alle spese sostenute dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.
L'annualità di cui al precedente comma è stanziata in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-23