Art. 20 · Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo II

Art. 20

40 / 88

Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996; regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; art. 552 Codice della navigazione. I crediti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per quanto riguarda i contributi di cui al precedente articolo, godono del privilegio di cui all'art. 552, punto 3°, del Codice della navigazione. Il privilegio segue la nave presso qualunque possessore di essa; ove riguardino più viaggi, i crediti concorrono tutti nello stesso grado, sempre che derivino da ordini di pagamento emessi dalle competenti autorità. Gli ordini di pagamento, oltre alle generalità degli armatori e alle caratteristiche della nave, devono indicare l'importo dovuto ed il periodo al quale il debito si riferisce; qualora si tratti di decontazione definitiva debbono essere indicati anche gli estremi del ruolo di equipaggio. Essi costituiscono la prova del credito della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-20