Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo II›Capo I
Art. 17
37 / 88Requisito della navigazione.
In vigore dal 1 set 1967
regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1996; legge 9 aprile 1931, n. 456.
Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-17