Art. 13 · Vigilanza
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 13

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Vigilanza

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile. I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-13