Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 11
31 / 88Sopravvenienze attivo.
In vigore dal 16 gen 1964
legge 16 giugno 1912, n. 612 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 24 maggio 1925, n 1031, artt. 195, 508, 1086, 1231 e 1275 del Codice della navigazione;
legge 29 maggio 1951, n. 539: art. 399 del regolamento al Codice della navigazione.
Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la metà delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonché la metà delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima.
Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:
a) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;
c) le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;
d) l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;
e) le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-11