Art. 1
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 16 gen 1964
Personalità giuridica La Cassa nazionaleper la previdenza marinara è persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-1