Art. 2
In vigore dal 16 gen 1964
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI - LA MALFA - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-rd-2