Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 feb 1963
Il prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ha chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 45. - VILLA
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