Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 gen 1963
I contributi di cui al precedente articolo sono suscettibili di aumento in relazione ai futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti dallo Stato a favore dei professori universitari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-18;1690#art-4