Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 20 dic 1962
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 1. - VILLA
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