Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454 e 31 ottobre 1962, n. 1503; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 595.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 235. - Spese per l'impianto dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ecc.............. L. 15.000.000 Cap. n. 539. - Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, ecc...................................... L. 274.000.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 33. - Spese casuali......................... L. 8.000.000 Cap. n. 95. - Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza.................................. L. 163.300.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 82. - Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc...................................... L. 135.000.000 .................................................... L. 595.300.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 45. - VILLA
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