Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 feb 1963
I rimanenti cinque posti di professore di ruolo, di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre, saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 73. - VILLA
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