Art. 4
Titolo PRIMO

Art. 4

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In vigore dal 21 apr 1963
La cura delle malattie veneree è di norma ambulatoriale. Può essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni, che non siano specializzati per la cura di altre specifiche malattie, nei casi di comprovata necessità clinica o profilattica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-4