Art. 34
Titolo TERZO

Art. 34

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In vigore dal 1 gen 2001
Gli esami sierologici del sangue per l'accertamento della due nei confronti dei militari che iniziano il servizio sono eseguiti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero dagli altri laboratori autorizzati a sensi dell' del presente regolamento. L'autorità militare, competente comunica tempestivamente all'Ufficio del medico provinciale il calendario delle operazioni di leva, nonché tutte le altre notizie relative a richiami alle armi, comunque ritenute utili per l'organizzazione ed attuazione del servizio. Gli elenchi nominativi delle persone aventi obblighi di leva, o richiamati alle armi, sono preventivamente trasmessi all'ufficio del medico provinciale e all'ufficiale sanitario competenti per territorio cura dei Comuni di appartenenza di dette, persone. L'ufficiale sanitario provvede al prelievo dei campioni di sangue prima, ovvero all'atto che la persona chiamata alle armi viene sottoposta alla visita di leva; provvede quindi comunicare all'interessato il risultato dell'esame. Il militare inviato in congedo all'atto della della presentazione al sindaco del Comune deve esibire un certificato di eseguito accertamento sierologico per la lue rilasciato dall'ufficiale sanitario, di data non anteriore a tre mesi, ovvero dall'autorità; militare nel caso in cui l'interessato stato sottoposto a provvedimento medico legale di riforma. Tali certificati sono completamente gratuiti.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-34