Art. 27
Capo II

Art. 27

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In vigore dal 21 apr 1963
Negli altri stabilimenti carcerari la profilassi e la terapia delle malattie veneree sono svolte dai sanitari del dispensario antivenereo comunale vicino per sede. I medicinali specifici occorrenti sono forniti gratuitamente dal Ministero della Sanità. Allorchè particolari condizioni cliniche e profilattiche lo richiedano, il medico provinciale può segnalare al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di trasferire in sedi più adatte e organizzate per le cure i detenuti da malattie veneree.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-27