Art. 26
Capo II

Art. 26

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In vigore dal 21 apr 1963
Negli Istituti di prevenzione e di pena con capienza complessiva, non inferiore, a 500 detenuti sono istituiti ambulatori antivenerei con personale tecnico e la occorrente attrezzatura per l'accertamento diagnostico - clinico e la terapia delle malattie veneree nei detenuti. Le relative spese di gestione sono a carico del Ministro della sanità. La direzione dell'ambulatorio è conferita a specialista dermosifilografo. Gli ambulatori suddetti osservano in quanto applicabili, le norme previste per i dispensari antivenerei
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-26