Art. 19
Titolo SECONDO

Art. 19

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In vigore dal 21 apr 1963
Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da: a) Un medico direttore specializzato in dermosifilopatia, nominato a norma dell', della legge 25 luglio 1956, n. 837; b) un'assistente sanitaria visitatrice; c) un'infermiera; d) un inserviente le cui mansioni possono essere disimpegnate da, un salariato comunale. Al direttore del dispensario è consentito il libero esercizio professionale, purchè esercitato fuori dallo ambito del dispensario.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-19