Titolo SECONDO
Art. 18
30 / 45In vigore dal 21 apr 1963
Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e sistematico in locali idonei.
Ogni dispensario deve comprendere sale di attesa, una sala di visita medica, una sala di medicazione e locali per i servizi igienici.
I dispensari dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono, inoltre, disporre di un ambiente per la direzione e di altro per lo schedario per l'inchiesta epidemiologica e le indagini diagnostiche.
Detti locali debbono essere riconosciuti idonei sia dal punto di vista igienico e funzionale, sia da quello del altezza di metri 1.60, impermeabile e lavabile: angoli sporgenti e rientranti arrotondati, vasistas o altri mezzi di aereazione alle finestre.
La corrispondenza dei requisiti circa il numero, la capacità, la distribuzione dei locali, l'arredamento, la attrezzatura occorrente per la diagnosi e il trattamento curativo dalle malattie veneree e dermoparassitarie deve essere esplicitamente attestata dal medico provinciale. L'attestazione di cui al precedente comma deve fare parte dei documenti indispensabili ai fini della stipula della convenzione di cui all' della legge 25 luglio 1956 n. 837.
Tutti i dispensari, da qualsiasi ente dipendano, debbono essere dotati dei seguenti stampati, di tipo conforme ai modelli approvati dal Ministero, della sanità:
a) registro del servizio giornaliero sul quale devono essere trascritte giornalmente, e per ogni nuovo infermo, la diagnosi e lo stato di infermità, le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati ed ogni altra notizia per lo aggiornamento della scheda individualle;
b) scheda individuale nella quale devono riportarsi le generalità, l'età, la professione, lo stato civile, la composizione della famiglia la diagnosi della malattia accertata, le giornate di frequenza al dispensario, l'andamento clinico e sierologico dell'affezione, la terapia praticata;
c) moduli per la denunzia delle malattie veneree a norma dell' della, legge 25 luglio 1956, n. 837;
d) rubriche, registri e moduli per le persone rivisitate per la statistica giornaliera dei nuovi casi, per gli esami di laboratorio, per la terapia, per il servizio sociale, conformi i modelli approvati dal Ministero;
e) un registro inventario dei mobili e dello strumentario;
f) un registro di carico e scarico dei medicinali;
g) moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-18