Art. 14
Capo III

Art. 14

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In vigore dal 21 apr 1963
Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia veneree ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positività di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanità. Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell' della legge 27 luglio 1956, n. 837, e dell' del presente regolamento. I sanitari ed medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrono i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-14