Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 21 apr 1963
Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi con meccanici, a norma della voce n. 57 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 363, rivelino l'esistenza di manifestazioni luetiche atte a diffondere il contagio, il medico provinciale adotterà i necessari provvedimenti sentito l'ispettore medico del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-10