Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Canegrate e di San Giorgio su Legnano (Milano) in data 24 aprile 1959, rispettivamente, n. 20 e n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quel Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano in data 16 settembre 1960, n. 19552/2680/60, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1962, numero 1822; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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