Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo VIII
Art. 60
60 / 61In vigore dal 7 dic 1994
Il regolamento generale della Società stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente
necessarie.
I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 60 dello statuto e' sostituito dal seguente: "La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un Fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione 'Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.'."." Ha poi disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il terzo comma dell'art. 60 e' sostituito dal seguente: "La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo."." Ha inoltre disposto (con l'art. 15) che "Dopo l'art. 60 dello statuto e' inserito il seguente: "Art. 60-bis. - 1. Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati: a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate; b) hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera a) nonche' quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-60