Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo VII
Art. 58
58 / 61In vigore dal 28 feb 1975
La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultati dai conti consuntivi annuali.
Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica.
L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.
Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.
A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera dei Consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.
Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-58