Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo VII
Art. 57
57 / 61In vigore dal 7 dic 1994
Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto
economico.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della approvazione da parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione nei termini di cui al precedente , sono sottoposti al Consiglio di
amministrazione.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 13) che "Il secondo comma dell'art. 57 dello statuto della Societa' e' sostituito dal seguente: "Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori,autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888."."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-57