Art. 47
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 47

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In vigore dal 28 feb 1975
La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e cioè due autori e due editori, quali componenti effettivi, e un autore ed un editore, quali supplenti. I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti. Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-47