Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo V
Art. 37
37 / 61In vigore dal 7 dic 1994
Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:
per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione; per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;
per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;
per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative;
per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali: tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche.
Ogni Commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.
Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.
Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell', il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Società.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 9) che "L'art. 37 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Art. 37. - 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto. 2. Hanno diritto di essere votati: a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che: 1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni; 2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno; b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione. 3. Hanno diritto di voto: a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che: 1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni; 2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2; b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione. 4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi. 5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti. 6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue: a) categoria autori; b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate. 7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26. 8. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute. 9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26. 10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio."."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-37