Art. 34
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 34

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In vigore dal 7 dic 1994
Il Consiglio di amministrazione e composto: del presidente della Società, che lo presiede, di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori e produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezioni di cui almeno uno editore di musica. Ne fanno altresì parte: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero delle finanze. Il Consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 7) che "Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere: "c-bis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13; e-bis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche."."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-34