Art. 33
Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 33

33 / 61
In vigore dal 7 dic 1994
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 6) che "Il primo comma dell'art. 33 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-33